Stato patrimoniale dei coniugi
A norma dell’art. 19 del Codice civile lo stato patrimoniale dei coniugi (per matrimoni avvenuti dopo il 20 settembre 1975) è regolato per legge sulla base della comunione dei beni, a meno che, non esista un accordo diverso registrato su un atto pubblico (riforma del diritto italiano di famiglia, legge del 19 maggio 1975 n. 151).
La comunione dei beni
Sono oggetto delle comunione dei beni:
- Tutti i beni acquistati in comune da entrambi i coniugi o da ciascuno di loro separatamente, con esclusione di beni ad uso personale
- I proventi delle attivitá svolte individualmente da ciascuno dei due coniugi
- Le imprese fondate dopo il matrimonio e condotte da entrambi i coniugi
- Le rendite dei beni di proprietá di ciascun coniuge, che allo scioglimento della comunione dei beni non sono ancora esaurite.
Il certificato di Stato Patrimoniale dei Coniugi può essere richiesto esclusivamente nel comune dove sono state effettuate le Nozze.
Si propone di verificare se (a costo zero) è possibile fare si che il certificato possa essere richiesto al comune di residenza.
Il certificato è richiesto in varie occasioni ed è necessario anche per operazioni notarili.
Eventuali costi, potrebbero essere a carico di chi richiede il certificato.