Articolo 18. Quante inutilità. MacroEconomia e MicroEconomia fanno a cazzotti

Si associa usualmente l’ articolo 18 alla libertà di licenziamento. Come se l’ annullamento potesse risolvere tutti i problemi del lavoro.

Art. 18.
(Reintegrazione nel posto di lavoro)

Ferma   restando   l’esperibilita’   delle    procedure    previste
dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il  giudice,  con
la sentenza con cui dichiara inefficace  il  licenziamento  ai  sensi
dell’articolo 2 della  legge  predetta  o  annulla  il  licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne  dichiara
la nullita’ a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno  subito  per  il
licenziamento  di  cui  sia  stata   accertata   la   inefficacia   o
l’invalidita’ a norma del comma precedente. In ogni caso,  la  misura
del risarcimento non potra’ essere inferiore a cinque  mensilita’  di
retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’articolo  2121
del codice civile.  Il  datore  di  lavoro  che  non  ottempera  alla
sentenza di cui al comma precedente e’ tenuto inoltre a corrispondere
al lavoratore le retribuzioni dovutegli in  virtu’  del  rapporto  di
lavoro  dalla  data  della  sentenza  stessa  fino  a  quella   della
reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal  ricevimento
dell’invito del datore di  lavoro  non  abbia  ripreso  servizio,  il
rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio  di  cui  al  primo  comma  e’
provvisoriamente esecutiva.
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori  di  cui  all’articolo
22, su istanza congiunta del lavoratore e del  sindacato  cui  questi
aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado  del
giudizio di merito,  puo’  disporre  con  ordinanza,  quando  ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal  datore
di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L’ordinanza di cui al comma precedente puo’  essere  impugnata  con
reclamo immediato  al  giudice  medesimo  che  l’ha  pronunciata.  Si
applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto  e
sesto comma del codice di procedura civile.
L’ordinanza puo’ essere revocata con  la  sentenza  che  decide  la
causa.
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori  di  cui  all’articolo
22, il datore di lavoro che non ottempera alla  sentenza  di  cui  al
primo  comma  ovvero  all’ordinanza  di  cui  al  quarto  comma,  non
impugnata o confermata dal giudice che l’ha  pronunciata,  e’  tenuto
anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a  favore  del  Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione
dovuta al lavoratore.

L’ articolo 18 è una norma di civiltà. Ogni licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo è illegittimo. Una norma contro l’ arbitrio e per la civiltà.

Semmai il problema è chiarire esattamente cosa è giusta causa o giustificato motivo, a tutela del lavoratore, ma anche dell’ impresa e quindi alla fine del lavoro.

Non vorremmo entrare in tecnicismi sulla norma. In questo articolo però si vorrebbe trattare un aspetto importante che ha attinenza con il rapporto fra microeconomia e macroeconomia.

Dal punto di vista microeconomico, il licenziamento ha una valenza orientata al rafforzamento dell’impresa. Le cause di un licenziamento possono essere diverse. Economiche, di arbitrio, di fiducia, di giudizio sulle capacità. In tutti questi casi, valutato dal punto di vista microeconomico, la possibilità di licenziare, aumenta le opportunità di lavoro perché l’impresa è portata ad assumere maggiormente per rispondere ad esigenze di produzione. Il sistema americano (liberta ampia di licenziare) e molti altri istituti libertari, prevedono per esempio il reintegro per licenziamento illegittimo. Ma la libertà porta una entrata più rapida nelle crisi, ma anche una uscita altrettanto rapida, in quanto le aziende sono tentate di provare a ricrescere, ai primi segnali di ripresa economica.

Dal punto di vista macroeconomico, ogni norma che aumenta l’ insicurezza dei lavoratori è assolutamente depressiva per l’ economia. E’ vero che il sistema americano sembrerebbe smentire questa affermazione. Ma non sembra un caso che le politiche di welfare americane, sono accompagnate da uno sviluppo economico alto e duraturo.

La precarietà uccide lo sviluppo. Le persone sono portate ad accantonare cifre maggiori per garantire un futuro incerto. La libertà di licenziare, analizzato sotto una matrice macroeconomica non giova all’economia.

Allora quale è il giusto compromesso ? L’ articolo 18 entra in questo scenario ?

Il modello più efficace non può che essere conciliare le esigenze di sicurezza individuale, con quelle di una competitività aziendale molto spinta ed ampia.

In questo contesto è una norma di civiltà l’ articolo 18 (contro i licenziamenti discriminatori) ma l’ azienda deve essere libera di licenziare per motivi economici ma anche per insoddisfazione del rapporto basato su criteri di merito.

La collettività deve però garantire che il licenziamento non stravolga la vita dell’ individuo e permetta il reinserimento della persona nel mondo del lavoro.

Flexsecurity insomma.

Massima flessibilità, con il massimo della sicurezza.

La domanda successiva allora è :

perché si parla di altro ? Quali sono i poteri e gli interessi che stanno dietro all’ arroccamento che stiamo vedendo in questi mesi ?

ed intanto fioccano i licenziamenti e i cassaintegrati continuano a drenare risorse senza grosse prospettive di riprendere la via di un lavoro dignitoso.

 

 

 

 

 

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