Faremo un punto approfondito sullo stato dell’ arte sulla normativa dell’ appalto e subappalto.
Riteniamo però che lo Stato non possa delegare a terzi i propri controlli.
Capiamo la necessità di aumentare il controllo dei pagamenti e degli adempimenti nella filiera dell’ appalto. Ma lo Stato non può surrogare a terzi parti vitali del proprio essere Stato.
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83.
Art. 13-ter
(((Disposizioni in materia di responsabilita’ solidale
dell’appaltatore).))
((1. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e’ sostituito dai seguenti:
“28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di
subappalto. La responsabilita’ solidale viene meno se l’appaltatore
verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente,
scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli
obblighi di cui al primo periodo puo’ essere rilasciata anche
attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L’appaltatore puo’ sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all’esibizione della predetta documentazione da parte del
subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un
termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo
stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma
28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Il committente puo’ sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da
parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalita’ di pagamento
previste a carico del committente e’ punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta
sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall’appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano
in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture
e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell’ambito di attivita’ rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)).
Vogliamo inoltre citare questo interessante articolo che va nella direzione da noi proposta.
http://www.nens.it/_public-file/legislatore%20incompetente%2010.pdf