Nel libro “La democrazia dei Corrotti” di Walter Mapelli e Gianni Santucci (Rcs Libri) sono presenti spunti molto interessanti su modifiche da effettuare per migliorare la legislazione sulla corruzione in Italia.
Alcune proposte sono complesse nella loro elaborazione. Vogliamo però riportare alcune linee guida. Semplici ma potenzialmente efficaci.
1) Semplificazione di tutto il quadro normativo. La corruzione domina dove le norme prolificano. Eliminazione della differenziazione delle fattispecie di reato per la corruzione (corruzione propria, impropria).
2) Rivedere i termini di prescrizione per i reati collegati alla corruzione.
3) Rivisitazione delle norme riguardanti le rogatorie internazionali.
4) Rivisitazione di tutta la legge riguardante il falso in bilancio.
5) Uniformare la corruzione tra privati alla normativa pubblica, eventualmente abolendo tutto l’ impianto sulla normativa pubblica (non presente in molti paesi stranieri avanzati).
6) Rivedere le pene per corruzione anche in rapporto ad altri reati, riportando ad una metrica uniforme della pena in base al reato.
7) Eliminare il reato di concussione, in un contesto complessivo di semplificazione, per ricondurre il tutto alla generica estorsione, prevedendo quindi l’ aggiunta di una aggravante a quanto già previsto per l’ estorsione.
8) Aumentare le pene per il reato di traffico di influenze. Questo reato è un collaterale della corruzione e come tale deve essere perseguito.
Per fortuna, rispetto a quanto indicato nel libro :
il pubblico ufficiale che percepisce indebitamente un beneficio per la sua funzione è punito, chi offre la tangente viene a suo volta punito con la stessa pena.
Sembra una tautologia del reato di corruzione. Invece in Italia tutto questo è stato recepito solo recentemente. Per fortuna un piccolo cambiamento che testimonia che se anche lentamente, si intravedono dei cambiamenti su questo fronte.
In particolare :
Art. 318. Corruzione per l’esercizio della funzione. (1)
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(1) L’articolo che recitava: “Corruzione per un atto d’ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.” è stato così sostituito dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Nonostante alcuni cambiamenti effettuati nel 2012, la complicazione del quadro normativo sulla corruzione, i tempi di ratifica delle convenzioni internazionali, come pure delle direttive europee, ci fa pensare che la lotta alla corruzione sarà ancora dura.